Decadenza agevolazioni prima casa e trasferimento residenza

Agevolazioni “prima casa”: cosa succede se non si trasferisce la residenza entro 18 mesi

Si torna a parlare della decadenza delle agevolazioni per la prima casa. Il Fisco ha chiarito cosa succede quando chi compra un’abitazione con i benefici fiscali non riesce a trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dalla data dell’atto.

Il chiarimento nasce da una domanda di un contribuente che ha chiesto:

“Cosa succede se non riesco a trasferire la residenza nel Comune della casa acquistata con le agevolazioni prima casa entro 18 mesi dall’atto?”

Le due possibili situazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 105/2011, ha spiegato che ci sono due casi:

1- Il termine di 18 mesi non è ancora scaduto:
Se l’acquirente capisce di non riuscire a rispettare l’impegno, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione fatta nell’atto di acquisto e chiedere la riliquidazione dell’imposta. L’Agenzia ricalcola le tasse dovute e applica solo gli interessi, senza sanzioni.

          2- Il termine di 18 mesi è già scaduto: 

          Se non si è trasferita la residenza né presentata una richiesta di revoca, si perde l’agevolazione

          (“decadenza”). In questo caso, l’Agenzia ricalcola l’imposta, aggiungendo interessi e sanzioni (ridotte se               ci si ravvede spontaneamente).

Requisiti per ottenere le agevolazioni “prima casa”

Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate (aggiornata a ottobre 2025), per beneficiare delle agevolazioni bisogna rispettare alcuni requisiti.

1. Requisiti dell’immobile

La casa deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.

2. Requisiti di residenza

L’abitazione deve trovarsi nel Comune dove l’acquirente ha o trasferirà la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. La dichiarazione di voler trasferire la residenza deve essere scritta nell’atto di acquisto. Il cambio di residenza vale dalla data in cui si presenta la dichiarazione al Comune.

3. Requisiti patrimoniali

Non si deve:

  •  possedere un’altra casa nello stesso Comune;
  • possedere (anche solo in parte o tramite il coniuge) un’altra abitazione in Italia comprata con le stesse agevolazioni.

Luca Alfieri

Le cose semplici mi rendono felice: il mare, il calore di un raggio di sole, un buon vino assaporato con persone care… Ma la felicita’ va condivisa. Ed e’ per questo che dopo qualche anno in giro per il mondo – lavorando su navi da crociera – ho deciso di ritornare in Costiera Amalfitana per poter condividerne le bellezze con i miei Ospiti. Ho studiato. Questa cosa doveva esser fatta professionalmente, e completato un Master di Studi in “Hospitality Managment”.

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